Responsabilità medica e malasanità: chi deve risarcire il danno
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La nuova disciplina della responsabilità medica ha previsto che il paziente, vittima di un errore medico, possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente all’assicurazione. Il paziente potrà, pertanto, ottenere il risarcimento dei danni in tempi più rapidi.

 

Responsabilità medica: obbligo di assicurazione

La riforma della responsabilità medica è stata operata dalla legge 24 del 2017, la quale ha previsto una serie di misure atte a tutelare le vittime della cosiddetta malpractice sanitaria.

Al fine di tutelare le prerogative del paziente, le strutture sanitarie (pubbliche e private) avranno l’obbligo di stipulare delle polizze assicurative. In caso di errore medico, quindi, sarà possibile chiedere il risarcimento dei danni:

  • all’assicurazione;
  • alla struttura sanitaria;
  • al medico (o a qualsiasi altro esercente la professione sanitaria).

 

Natura della responsabilità medica

Il rapporto esistente tra paziente e struttura sanitaria è di tipo contrattuale, mentre il rapporto che lega il paziente al medico (o altro esercente la professione sanitaria) è di tipo extra-contrattuale. In altri termini, il contratto viene stipulato solo ed esclusivamente tra paziente e struttura sanitaria; mentre nessun rapporto, di tipo contrattuale, sussiste tra paziente e medico (o altro esercente la professione sanitaria).

Tale differenza comporta importanti ricadute pratiche in tema di prescrizione e onere della prova. Vediamole nel dettaglio:

 

1. Prescrizione

Il paziente può far valere il suo diritto al risarcimento dei danni da responsabilità medica entro:

  • 10 anni, se chiede il risarcimento dei danni alla struttura sanitaria;
  • 5 anni, se chiede il risarcimento dei danni al medico (o a qualsiasi altro esercente la professione sanitaria).

 

Il fatto che il termine di prescrizione nei confronti del medico sia più breve, si spiega con il fatto che nessun rapporto – di tipo contrattuale – lega medico e paziente.

 

2. Onere della prova

Il paziente, per ottenere il risarcimento dei danni, dovrà provare in giudizio di essere stato vittima di un caso di malasanità.

Se l’azione di risarcimento è stata rivolta contro la struttura sanitaria, basterà provare di avere subito un pregiudizio. Il paziente potrà, quindi, limitarsi a produrre la certificazione da cui si evince che, a seguito del ricovero, ha subito un danno.

Se, invece, l’azione di risarcimento è stata rivolta contro il medico (o qualsiasi altro esercente la professione sanitaria), avrà l’onere di dimostrare:

  • che il danno è stato causato dal comportamento del medico;
  • che il medico è stato negligente.

 

Responsabilità medica: se il medico è un libero professionista

Quanto sin qui detto in tema di responsabilità del medico vale solo se quest’ultimo presta la propria opera all’interno di una struttura sanitaria (pubblica o privata che sia). Se, invece, il medico opera in veste di libero professionista (es. medico di famiglia, studio dentistico ecc.), tra paziente e dottore si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale. Per tale ragione – eccezionalmente – non opereranno a vantaggio del professionista le limitazioni di responsabilità anzi dette. Al medico che opera in qualità di libero professionista, pertanto, si applicherà la disciplina prevista per la struttura sanitaria:

  • obbligo di stipulare una polizza assicurativa;
  • prescrizione decennale (anziché quinquennale);
  • onere della prova (il paziente si limita ad allegare il danno patito, senza dover dimostrare né che il danno sia stato causato dal medico, né che il medico abbia agito negligentemente).

 

Fondo di garanzia per i danni da responsabilità medica

È stato, altresì, istituito un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia avrà lo scopo di risarcire i danni da responsabilità medica nei seguenti casi:

  • se la struttura sanitaria o l’esercente la professione sanitaria risultano sprovvisti di copertura assicurativa;
  • se il danno è superiore al massimale previsto nella polizza assicurativa;
  • in ogni altro caso in cui non opera la garanzia assicurativa.