Sfratto per morosità: che fare se l’inquilino non paga
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Se l’inquilino non paga, il locatore può intimargli lo sfratto per morosità. Lo sfratto può essere intimato solo in presenza di un regolare contratto di locazione (scritto e registrato).

 

Locazioni ad uso abitativo

È possibile intimare lo sfratto se l’inquilino – definito, più tecnicamente, conduttore – è in ritardo, nel pagamento del canone, di almeno 20 giorni. Ad esempio, se l’inquilino deve pagare il canone entro il 5 marzo, lo sfratto può essere intimato a partire dal 26 marzo.

Inoltre, lo sfratto può essere richiesto se l’inquilino non ha pagato oneri accessori (ad es. spese condominiali) per un ammontare superiore a due mensilità. Ad esempio, se il canone di locazione è di € 500, lo sfratto può essere intimato se non sono stati pagati oneri accessori per una cifra superiore a € 1.000 (ossia € 500 x 2).

 

Locazioni ad uso commerciale

Discorso a parte meritano le locazioni ad uso commerciale. In tal caso, sarà possibile intimare lo sfratto se l’inadempimento del conduttore non ha scarsa importanza. Sarà il giudice a valutare, di volta in volta, se l’inadempimento è da ritenersi “importante”. In genere, comunque, i giudici consentono l’intimazione dello sfratto in presenza di un ritardo nel pagamento del canone di almeno 20 giorni.

 

Prescrizione canoni di locazione

Il locatore può chiedere il pagamento dei canoni entro 5 anni dalla data in cui dovevano essere percepiti. Ad esempio, se il canone doveva essere percepito entro il 6 maggio 2017, il relativo pagamento potrà essere richiesto fino al 5 maggio 2022.

 

Prescrizione oneri accessori

Il locatore potrà, altresì, richiedere il pagamento degli oneri accessori non corrisposti dal conduttore. Gli oneri accessori potranno essere richiesti entro 2 anni da quando doveva essere effettuato il pagamento.

 

È possibile interrompere la prescrizione?

Sì. Prima che intervenga la prescrizione è possibile inviare al conduttore una lettera di diffida, intimandogli il pagamento delle somme dovute. L’invio della diffida interrompe la prescrizione e si avranno a disposizione altri 5 anni – o 2 anni, se si tratta di oneri accessori – per chiedere il pagamento.