Stop alle auto con targa straniera: maxi multa e confisca del mezzo
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Sono tantissime le auto con targa straniera che circolano ogni giorno nel nostro Paese. Il motivo di tale invasione è presto detto: in tal modo era possibile aggirare la normativa italiana. Con tale escamotage, infatti, i proprietari di auto con targa straniera potevano: non pagare il bollo (e il super bollo per le auto di lusso), non pagare le multe stradali, evitare di fare la revisione e abbattere il prezzo dell’assicurazione.

 

Il “decreto sicurezza” dichiara guerra alle auto con targa straniera

Giro di vite contro i possessori di veicoli con targa straniera. La legge 132 del 2018, che ha convertito in legge il c.d. decreto sicurezza, ha introdotto anche varie modifiche al codice della strada. La nuova formulazione dell’art. 93 del codice della strada prevede che “è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”. Lo scopo della norma è quello di porre fine alla ricorrente pratica di immatricolare la propria auto all’estero. In molti casi, infatti, il veicolo è intestato in maniera fittizia a società che hanno sede in Paesi con regimi fiscali più favorevoli (ad es. Bulgaria, Romania).

 

Sanzioni per chi guida un veicolo con targa straniera

La sanzione amministrativa prevista per coloro che si trovano a circolare con un veicolo dotato di targa straniera varia da un minimo di € 712 a un massimo di € 2.848. Inoltre, verrà disposta l’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Il conducente del veicolo con targa estera, dopo essere stato multato, avrà 180 giorni di tempo per mettersi in regola: o porta il veicolo al di fuori del confine italiano o lo regolarizza immatricolandolo in Italia. In caso di inottemperanza a tale obbligo verrà disposta la confisca del veicolo con targa estera.

 

Quando è possibile circolare con un veicolo con targa estera

Il divieto di circolare con un veicolo con targa estera non opera in alcuni casi espressamente previsti. L’art. 93 del codice della strada prevede, infatti, che tale divieto non opera se il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea e che non abbia una sede in Italia.