Multa stradale arrivata in ritardo: come contestarla
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La multa stradale è nulla se ti viene notificata dopo 90 giorni da quando hai commesso l’infrazione. Lo prevede l’art. 201 del codice della strada.

 

Come viene calcolato il termine dei 90 giorni?

La multa stradale è nulla se tra il giorno dell’infrazione e la data in cui la pubblica amministrazione consegna la multa all’ufficio postale sono trascorsi più di 90 giorni.

Attenzione: ai fini del computo dei 90 giorni non si tiene conto del momento in cui la multa stradale viene consegnata al destinatario. Pertanto, per stabilire se il termine dei 90 giorni è stato rispettato, sarà necessario fare riferimento solo ed esclusivamente alla data del c.d. timbro postale.

In altri termini, una multa stradale notificata al destinatario dopo 90 giorni dall’infrazione può essere:

  • valida, se la pubblica amministrazione l’ha consegnata all’ufficio postale entro 90 giorni dall’infrazione;
  • invalida, se la pubblica amministrazione l’ha consegnata all’ufficio postale dopo 90 giorni dall’infrazione.

 

Cosa fare se la multa è invalida?

Hai 2 possibilità:

  • fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della multa stradale (o 60 se risiedi all’estero);
  • fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa stradale.

 

E se il Prefetto non accoglie il ricorso?

In tal caso avrai a disposizione ulteriori 30 giorni per rivolgerti al Giudice di Pace e impugnare l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto.

 

Cosa succede se chi commette l’infrazione non è il proprietario del mezzo?

In questo caso il proprietario del mezzo – appena riceverà la multa stradale – dovrà comunicare (entro 60 giorni) le generalità di colui che ha commesso l’infrazione. Dal momento in cui viene effettuata la comunicazione, la pubblica amministrazione ha 90 giorni di tempo per notificare la multa a colui che ha commesso l’infrazione.